Insuccessi in Matematica
e art. 4 della legge n. 169 del 2008
(Gabriele Lucchini, 2008-11-04)

.1   Come è ben noto,
      nell'estate 2007 ebbero vasta risonanza
      gli interventi ministeriali sugli insuccessi in Matematica
      Segnalo:
      --- il dossier "Matematica per una sola estate" nella pagina di Polymath
            >>> http://www2.polito.it/didattica/polymath/htmlS/Interventi/Articoli/
                  MatematicaxSolaEstate/MatematicaxSolaEstate.html

      --- il mio file "A proposito di Insuccessi in Matematica, ... " in
            >>> http://newrobin.mat.unimi.it/users/lucchini/g230.htm
            (con la presentazione del libro).
.2   Fu, anche, costituito (DM 12 settembre 2007) un
      Comitato scientifico
      per il miglioramento della qualità dell'insegnamento della matematica

      >>> http://newrobin.mat.unimi.it/users/lucchini/s070912.htm
.3   La legge 30 ottobre 2008, n. 169,
      Conversione in legge, con modificazioni,
      del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137,
      recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università
,
      ha dato al comma 1 dell’art. 4 la forma
      Art. 4 - Insegnante unico nella scuola primaria
      1. Nell'ambito degli obiettivi di razionalizzazione
      di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
      convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
      nei regolamenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64
      è ulteriormente previsto che
      le istituzioni scolastiche della scuola primaria
      costituiscono classi affidate ad un unico insegnante
      e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali.
      Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze,
      correlate alla domanda delle famiglie,
      di una più ampia articolazione del tempo-scuola.

.4   Premesso che ci sono anche altre disposizioni meritevoli di considerazione
      (in particolare i libri di testo,
      non soltanto per aspetti di adozione e di costi
      ai sensi dell'art. 5 della legge n. 169
      e dell'art. 15 della legge n. 133 ivi citata),
      richiamo l’attenzione su due punti:
      --- "insegnante unico",
      --- "ventiquattro ore settimanali".
.5   "Insegnante unico" significa che qualunque laureato
      in Scienze della formazione primaria
      (corso di laurea del quale viene confermato, all'art. 6,
      il valore abilitante all'insegnamento)
      dovrà insegnare Matematica,
      indipendentemente dalle effettive attitudini e competenze a farlo.
      Segnalo il file
      >>> http://newrobin.mat.unimi.it/users/lucchini/g232.htm
      e osservo che i "moduli organizzativi costituiti da tre insegnanti su due classi”
      (art. 4 della legge n. 148 del 1990,
      Riforma dell'ordinamento della scuola elementare)
      autorizzavano a sperare che uno su tre insegnanti
      potesse impegnarsi sulla Matematica.
.6   "Ventiquattro ore settimanali" significa
      una riduzione di tre ore sulle ventisette previste
      dalla cosiddetta "riforma Moratti"
      (Allegato B al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59)
      e di quanto verrà dedicato a "Cittadinanza e Costituzione"
      (prevista dall’art. 1 della predetta legge n. 169).
.7   Indipendentemente dalla "ridefinizione dei curricoli vigenti"
      da stabilire con i "regolamenti da adottare entro dodici mesi
      dalla data di entrata in vigore" del decreto 25 giugno 2008, n. 112
      (convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133),
      mi pare che i matematici interessati alla scuola primaria
      abbiano qualcosa a cui pensare,
      in particolare su iniziative di servizi agli insegnanti.
.8   Alcuni riferimenti normativi sono segnalati in
      >>> g235a.doc