Legge 3 agosto 1998, n. 315
RIFORMA DEGLI
INTERVENTI FINANZIARI
PER L'UNIVERITÀ E LA RICERCA
(Gabriele Lucchini, 26 novembre 2008)
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La legge comprende quattro articoli snza titolo
ed è reperibile in internet.
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I commi 4-6 dell'art. 1 recitano:
4. Le università possono utilizzare personale docente
in servizio presso istituzioni scolastiche,
al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio
e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche
nell'ambito di corsi di laurea
in scienze della formazione primaria
e di scuole di specializzazione
per l'insegnamento nelle scuole secondarie.
Le modalità di utilizzazione di detto personale
sono determinate
con decreti del Ministero della pubblica istruzione,
nel limite di un onere per il bilancio dello Stato,
relativo alla spesa per la sostituzione dei docenti esonerati,
di lire 8 miliardi per il 1998, di lire 28,5 miliardi per il 1999
e di lire 50 miliardi a decorrere dal 2000.
In sede di prima applicazione delle disposizioni
del presente comma,
gli atenei, con proprie disposizioni,
adottano apposite procedure di valutazione comparativa
per l'individuazione dei docenti da utilizzare,
sulla base di criteri generali determinati
dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 5,
della legge 9 maggio 1989, n. 168,
nonchè disciplinano le modalità di partecipazione
dei predetti docenti agli organi accademici.
Delle commissioni incaricate dagli atenei
di provvedere alle valutazioni comparative
fanno comunque parte componenti designati
dall'amministrazione scolastica.
5. Per le finalità di cui al comma 4
possono essere altresì utilizzati,
per periodi non superiori a un quinquennio,
docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare,
su richiesta delle strutture didattiche dei corsi di laurea
di cui al medesimo comma 4 nel limite
del contingente previsto dall'articolo 456, comma 13,
del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Le utilizzazioni sono disposte
con le procedure di cui al comma 4 sui posti già disponibili
e che si renderanno tali per effetto
dell'applicazione del comma 6.
6. Il personale dirigente e docente di scuola elementare che
alla data di entrata in vigore della presente legge
è assegnato ad esercitazioni
presso cattedre di pedagogia e psicologia delle università,
ai sensi dell'articolo 5, primo comma,
della legge 2 dicembre 1967, n. 1213,
cessa da tale posizione alla scadenza del quinquiennio
di durata dell'assegnazione stessa.
Sono abrogate le norme
della medesima legge n. 1213 del 1967
incompatibili con la presente legge.